Delser
WHISTLEBLOWING
-
Procedura per la
gestione delle segnalazioni
Servizi coinvolti:
- Tutti i destinatari
del Modello
Approvata da
Consiglio di Amministrazione
Revisione
n.
Data decorrenza
Oggetto
Effettuata da:
0
20 11 2018
Prima versione del documento
-
1
23 02 2021
Aggiornamento
-
2
20 11 2023
Aggiornamento
-
INDICE
4. Le Segnalazioni oggetto della presente procedura
6. Processo di gestione delle Segnalazioni
6.3. Analisi della Segnalazione interna
7. Sistema sanzionatorio e disciplinare
7.1. Attivazione del Sistema Sanzionatorio e disciplinare
8. Tutele della Persona segnalante e applicazione delle misure di protezione
8.1. Limitazioni della responsabilità
9. Conservazione e Archiviazione
ALLEGATO 1 – MODULO DI SEGNALAZIONE
ALLEGATO 2 – INFORMATIVA PRIVACY – PERSONA SEGNALANTE
WHISTLEBLOWING
-
Procedura per la gestione delle segnalazioni
Servizi coinvolti: |
|
Approvata da |
Consiglio di Amministrazione |
Revisione
n. |
Data decorrenza |
Oggetto |
Effettuata da: |
0 |
20 11 2018 |
Prima versione del documento |
- |
1 |
23 02 2021 |
Aggiornamento |
- |
2 |
20 11 2023 |
Aggiornamento |
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INDICE
4. Le Segnalazioni oggetto della presente procedura
6. Processo di gestione delle Segnalazioni
6.3. Analisi della Segnalazione interna
7. Sistema sanzionatorio e disciplinare
7.1. Attivazione del Sistema Sanzionatorio e disciplinare
8. Tutele della Persona segnalante e applicazione delle misure di protezione
8.1. Limitazioni della responsabilità
9. Conservazione e Archiviazione
ALLEGATO 1 – MODULO DI SEGNALAZIONE
ALLEGATO 2 – INFORMATIVA PRIVACY – PERSONA SEGNALANTE
1. Definizioni
Nel
presente documento le seguenti espressioni hanno il significato di seguito
indicato:
Ø “ANAC”: Autorità Nazionale Anti Corruzione, istituita con
la legge n. 190/2012 è l’autorità
amministrativa indipendente la cui missione istituzionale è individuata nella
prevenzione della corruzione in tutti gli ambiti dell’attività amministrativa.
Ø “Attività a rischio di reato”: il processo, l’operazione, l’atto, ovvero
l’insieme di operazioni e atti, che possono esporre la Società al rischio di sanzioni ai sensi del Decreto in
funzione della commissione di un Reato.
Ø “CCNL”: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile
ai dipendenti della Società e, nello specifico, il CCNL dei lavoratori
dell’industria alimentare –pro tempore vigente, ed il CCNL dei dirigenti di
aziende produttrici di beni e servizi.
Ø “Codice Etico”: il documento, ufficialmente voluto e approvato
dal vertice della Società quale esplicazione della politica societaria, che
contiene i principi generali di comportamento - ovvero, raccomandazioni,
obblighi e/o divieti - a cui i Destinatari devono attenersi e la cui violazione
è sanzionata.
Ø “Contesto
lavorativo”: le attività lavorative
o professionali, presenti o passate, svolte nell’ambito dei rapporti di cui
all’articolo 3, commi 3 e 4 del D. Lgs.
24/2023, attraverso le quali,
indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce
informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire
ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità
giudiziaria o contabile;
Ø “D.
Lgs. 231/2001” o “Decreto”:
il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19
giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni.
Ø “Destinatari”: Organi societari (Consiglio di Amministrazione
e/o il Collegio Sindacale della Società), Dipendenti, Fornitori e tutti coloro
che operano nell’interesse o a vantaggio della Società, con o senza
rappresentanza e a prescindere dalla natura e dal tipo di rapporto intrattenuto
con la Società preponente. I Destinatari sono tenuti al rispetto del Modello,
del Codice Etico e dei Protocolli preventivi.
Ø “Dipendenti”: tutte le persone fisiche che intrattengono con la
Società un rapporto di lavoro subordinato.
Ø “Divulgazione pubblica”: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la
stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di
raggiungere un numero elevato di persone.
Ø “Facilitatore”: soggetto che assiste una Persona segnalante nel processo di
segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui
assistenza deve essere mantenuta riservata.
Ø “Gestore
del canale di segnalazione”: persona o ufficio
autonomo dedicato con personale specificamente formato per la gestione del
canale di segnalazione.
Ø “Gestore
della Segnalazione” persona o ufficio
istituito con personale specificamente formato per la gestione della
segnalazione.
Ø “Informazioni sulle violazioni”: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni
commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse
nell’organizzazione con cui la Persona segnalante o colui che sporge denuncia
all’autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi
dell’articolo 3, comma 1 o 2 del d. Lgs. 24/2023
(ovvero settore pubblico e settore privato), nonché gli elementi
riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
Ø “Linee Guida”: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di
organizzazione, gestione e controllo ex
D. Lgs. 231/2001, pubblicate dalle associazioni di categoria, che sono state
considerate ai fini della predisposizione ed adozione del Modello.
Ø “Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs.
231/2001” o “Modello”:
il Modello di organizzazione, gestione e controllo ritenuto dagli Organi
Sociali idoneo a prevenire i Reati e, pertanto, adottato dalla Società, ai
sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo, al fine di prevenire la
realizzazione dei Reati stessi da parte del Personale apicale o subordinato,
così come descritto dal presente documento e relativi allegati.
Ø “Organi Sociali”: il Consiglio di Amministrazione e/o il
Collegio Sindacale della Società, in funzione del senso della frase di
riferimento.
Ø “Organismo di Vigilanza” o “OdV”: l’Organismo previsto dall’art. 6 del Decreto Legislativo,
avente il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello di organizzazione,
gestione e controllo, nonché sull’aggiornamento dello stesso.
Ø “Personale”: tutte le persone fisiche che intrattengono con la
Società un rapporto di lavoro, inclusi i lavoratori dipendenti, interinali, i
collaboratori, gli “stagisti”, i
volontari ed i liberi professionisti che abbiano ricevuto un incarico da parte
della Società[1].
Ø “Personale Apicale”: i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1,
lett. a) del Decreto, ovvero i soggetti che rivestono funzioni di
rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società; in
particolare, i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e gli
eventuali institori e procuratori della Società.
Ø “Personale sottoposto ad altrui direzione”: i soggetti di cui
all’articolo 5, comma 1, lett. b) del Decreto, ovvero tutto il Personale che
opera sotto la direzione o la vigilanza del Personale Apicale.
Ø “Persona segnalante”: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione
pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio
contesto lavorativo.
Ø “Persona coinvolta”: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o
esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la
violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione
segnalata o divulgata pubblicamente.
Ø “Pubblica Amministrazione” o “P.A.”: per Amministrazione Pubblica si deve intendere:
o lo Stato (o Amministrazione Statale);
o gli Enti Pubblici: si specifica che l’Ente Pubblico è individuato come tale dalla legge oppure
è un Ente sottoposto ad un sistema di controlli pubblici, all’ingerenza dello
Stato o di altra Amministrazione per ciò che concerne la nomina e la revoca dei
suoi amministratori, nonché l’Amministrazione dell’Ente stesso. È
caratterizzato dalla partecipazione dello Stato, o di altra Amministrazione
Pubblica, alle spese di gestione; oppure dal potere di direttiva che lo Stato
vanta nei confronti dei suoi organi; o dal finanziamento pubblico
istituzionale; o dalla costituzione ad iniziativa pubblica. A titolo puramente
esemplificativo e non esaustivo sono da considerarsi Pubbliche Amministrazioni
in senso lato le seguenti Società: Ferrovie dello Stato, Autostrade S.p.A., AEM
Milano, ecc;
o Pubblico Ufficiale: colui che esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o
amministrativa”. Agli effetti della legge penale “è pubblica la funzione
amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi
e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della
pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o
certificativi” (art. 357 c.p.);
o Incaricato di Pubblico
Servizio: colui che “a qualunque titolo
presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività
disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata
dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima e con esclusione dello
svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera
meramente materiale” (art. 358 c.p.). Si rappresenta che “a qualunque titolo”
deve intendersi nel senso che un soggetto esercita una pubblica funzione, anche
senza una formale o regolare investitura (incaricato di un pubblico servizio
“di fatto”). Non rileva, infatti, il rapporto tra la P.A. e il soggetto che
esplica il servizio.
Ø
“Protocollo”:
la misura organizzativa, fisica e/o logica prevista dal Modello al fine di
prevenire il rischio di commissione dei Reati.
Ø “Reati” o il “Reato”:
l’insieme dei reati, o il singolo reato, richiamati dal D. Lgs. 231/2001 (per
come eventualmente modificato e integrato in futuro).
Ø “Ritorsione”: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o
minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia
all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che
provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la
denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
Ø “Segnalazione”: la comunicazione scritta od orale di
informazioni sulle Violazioni di cui al D.lgs. 24/23;
Ø “Segnalazione
esterna”: la comunicazione,
scritta od orale, delle informazioni sulle Violazioni di cui al D.lgs. 24/23,
presentata tramite il canale di segnalazione esterna;
Ø “Segnalazione
interna”: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle Violazioni
di cui al D.lgs. 24/23, presentata tramite il canale di segnalazione interna;
Ø “Seguito”: l’azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale
di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle
indagini e le eventuali misure adottate;
Ø “Sistema Disciplinare”: l’insieme delle misure sanzionatorie
applicabili in caso di fondatezz della Violazione oggetto di Segnalazione;
Ø
“Società”: Quality Food Group S.p.A.
Ø “Violazioni”: comportamenti, atti od omissioni che
ledono l’interesse pubblico o l’integrità
dell’amministrazione pubblica o dell’ente
privato e che consistono in:
- condotte
illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
o violazioni del Modello di organizzazione e gestione previsti dallo stesso
Decreto e adottato dalla Società che non rientrano nei seguenti numeri 2), 3), 4) e 5);
- illeciti
che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o
nazionali indicati nel relativo allegato al decreto legislativo n.
24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli
atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE)
2019/1937, seppur non indicati nel relativo allegato al decreto
legislativo n. 24/2023 ovvero, relativi ai seguenti settori: appalti
pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei
prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e
sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e
benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori;
tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza
delle reti e dei sistemi informativi;
- atti
od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui
all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
- atti
od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26,
paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese
le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e
di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno
connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società
o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica
l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta
sulle società;
5. atti
o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di
cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4).
Nel presente documento le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato:
Ø “ANAC”: Autorità Nazionale Anti Corruzione, istituita con la legge n. 190/2012 è l’autorità amministrativa indipendente la cui missione istituzionale è individuata nella prevenzione della corruzione in tutti gli ambiti dell’attività amministrativa.
Ø “Attività a rischio di reato”: il processo, l’operazione, l’atto, ovvero l’insieme di operazioni e atti, che possono esporre la Società al rischio di sanzioni ai sensi del Decreto in funzione della commissione di un Reato.
Ø “CCNL”: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai dipendenti della Società e, nello specifico, il CCNL dei lavoratori dell’industria alimentare –pro tempore vigente, ed il CCNL dei dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi.
Ø “Codice Etico”: il documento, ufficialmente voluto e approvato dal vertice della Società quale esplicazione della politica societaria, che contiene i principi generali di comportamento - ovvero, raccomandazioni, obblighi e/o divieti - a cui i Destinatari devono attenersi e la cui violazione è sanzionata.
Ø “Contesto lavorativo”: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell’ambito dei rapporti di cui all’articolo 3, commi 3 e 4 del D. Lgs. 24/2023, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile;
Ø “D. Lgs. 231/2001” o “Decreto”: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni.
Ø “Destinatari”: Organi societari (Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio Sindacale della Società), Dipendenti, Fornitori e tutti coloro che operano nell’interesse o a vantaggio della Società, con o senza rappresentanza e a prescindere dalla natura e dal tipo di rapporto intrattenuto con la Società preponente. I Destinatari sono tenuti al rispetto del Modello, del Codice Etico e dei Protocolli preventivi.
Ø “Dipendenti”: tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato.
Ø “Divulgazione pubblica”: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
Ø “Facilitatore”: soggetto che assiste una Persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
Ø “Gestore del canale di segnalazione”: persona o ufficio autonomo dedicato con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione.
Ø “Gestore della Segnalazione” persona o ufficio istituito con personale specificamente formato per la gestione della segnalazione.
Ø “Informazioni sulle violazioni”: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’organizzazione con cui la Persona segnalante o colui che sporge denuncia all’autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell’articolo 3, comma 1 o 2 del d. Lgs. 24/2023 (ovvero settore pubblico e settore privato), nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
Ø “Linee Guida”: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, pubblicate dalle associazioni di categoria, che sono state considerate ai fini della predisposizione ed adozione del Modello.
Ø “Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001” o “Modello”: il Modello di organizzazione, gestione e controllo ritenuto dagli Organi Sociali idoneo a prevenire i Reati e, pertanto, adottato dalla Società, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo, al fine di prevenire la realizzazione dei Reati stessi da parte del Personale apicale o subordinato, così come descritto dal presente documento e relativi allegati.
Ø “Organi Sociali”: il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio Sindacale della Società, in funzione del senso della frase di riferimento.
Ø “Organismo di Vigilanza” o “OdV”: l’Organismo previsto dall’art. 6 del Decreto Legislativo, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché sull’aggiornamento dello stesso.
Ø “Personale”: tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro, inclusi i lavoratori dipendenti, interinali, i collaboratori, gli “stagisti”, i volontari ed i liberi professionisti che abbiano ricevuto un incarico da parte della Società[1].
Ø “Personale Apicale”: i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a) del Decreto, ovvero i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società; in particolare, i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e gli eventuali institori e procuratori della Società.
Ø “Personale sottoposto ad altrui direzione”: i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lett. b) del Decreto, ovvero tutto il Personale che opera sotto la direzione o la vigilanza del Personale Apicale.
Ø “Persona segnalante”: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo.
Ø “Persona coinvolta”: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
Ø “Pubblica Amministrazione” o “P.A.”: per Amministrazione Pubblica si deve intendere:
o lo Stato (o Amministrazione Statale);
o gli Enti Pubblici: si specifica che l’Ente Pubblico è individuato come tale dalla legge oppure è un Ente sottoposto ad un sistema di controlli pubblici, all’ingerenza dello Stato o di altra Amministrazione per ciò che concerne la nomina e la revoca dei suoi amministratori, nonché l’Amministrazione dell’Ente stesso. È caratterizzato dalla partecipazione dello Stato, o di altra Amministrazione Pubblica, alle spese di gestione; oppure dal potere di direttiva che lo Stato vanta nei confronti dei suoi organi; o dal finanziamento pubblico istituzionale; o dalla costituzione ad iniziativa pubblica. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo sono da considerarsi Pubbliche Amministrazioni in senso lato le seguenti Società: Ferrovie dello Stato, Autostrade S.p.A., AEM Milano, ecc;
o Pubblico Ufficiale: colui che esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. Agli effetti della legge penale “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi” (art. 357 c.p.);
o Incaricato di Pubblico Servizio: colui che “a qualunque titolo presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale” (art. 358 c.p.). Si rappresenta che “a qualunque titolo” deve intendersi nel senso che un soggetto esercita una pubblica funzione, anche senza una formale o regolare investitura (incaricato di un pubblico servizio “di fatto”). Non rileva, infatti, il rapporto tra la P.A. e il soggetto che esplica il servizio.
Ø “Protocollo”: la misura organizzativa, fisica e/o logica prevista dal Modello al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati.
Ø “Reati” o il “Reato”: l’insieme dei reati, o il singolo reato, richiamati dal D. Lgs. 231/2001 (per come eventualmente modificato e integrato in futuro).
Ø “Ritorsione”: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
Ø “Segnalazione”: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle Violazioni di cui al D.lgs. 24/23;
Ø “Segnalazione esterna”: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle Violazioni di cui al D.lgs. 24/23, presentata tramite il canale di segnalazione esterna;
Ø “Segnalazione interna”: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle Violazioni di cui al D.lgs. 24/23, presentata tramite il canale di segnalazione interna;
Ø “Seguito”: l’azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
Ø “Sistema Disciplinare”: l’insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di fondatezz della Violazione oggetto di Segnalazione;
Ø “Società”: Quality Food Group S.p.A.
Ø “Violazioni”: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni del Modello di organizzazione e gestione previsti dallo stesso Decreto e adottato dalla Società che non rientrano nei seguenti numeri 2), 3), 4) e 5);
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nel relativo allegato al decreto legislativo n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nel relativo allegato al decreto legislativo n. 24/2023 ovvero, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
5. atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4).
2. Premessa
La
Società ha conformato la propria politica imprenditoriale al rispetto dei
principi di legalità e correttezza previsti dal Codice Etico, con ciò palesando
la propria estraneità a politiche o comportamenti scorretti o illeciti. Tale
politica è declinata nel Modello di organizzazione, gestione e controllo per la
prevenzione del rischio di reato adottato ai sensi e per gli effetti indicati
dagli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001.
Tutti
i Destinatari del Modello hanno l’obbligo di Segnalare Violazioni di
disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse
pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato,
nell’ambito delle Violazioni di cui alla presente procedura, di cui siano
venuti a conoscenza nel Contesto lavorativo.
Dette
Segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate, effettuate in buona
fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto
precisi e concordanti.
La
presente procedura costituisce attuazione, all’interno della Società, delle
previsioni normative in materia di protezione delle persone che segnalano Violazioni
di cui al D. Lgs. n. 24/2023. Tale norma costituisce il riferimento prioritario
per ogni attività di seguito contemplata.
La Società ha conformato la propria politica imprenditoriale al rispetto dei principi di legalità e correttezza previsti dal Codice Etico, con ciò palesando la propria estraneità a politiche o comportamenti scorretti o illeciti. Tale politica è declinata nel Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione del rischio di reato adottato ai sensi e per gli effetti indicati dagli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001.
Tutti i Destinatari del Modello hanno l’obbligo di Segnalare Violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, nell’ambito delle Violazioni di cui alla presente procedura, di cui siano venuti a conoscenza nel Contesto lavorativo.
Dette Segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate, effettuate in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto precisi e concordanti.
La presente procedura costituisce attuazione, all’interno della Società, delle previsioni normative in materia di protezione delle persone che segnalano Violazioni di cui al D. Lgs. n. 24/2023. Tale norma costituisce il riferimento prioritario per ogni attività di seguito contemplata.
3. Scopo
Nello
specifico lo scopo della presente procedura è quello di regolare il processo di
gestione delle Segnalazioni di Violazioni di cui al D.lgs. 24/23, secondo
modalità atte a garantire la tutela della riservatezza dell’identità della Persona
segnalante.
La
Società, con la presente procedura definisce il proprio modello di ricevimento
e di gestione delle segnalazioni interne, nonché il canale interno di
segnalazione, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire
un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti anche dal
trattamento di dati personali effettuatate per la gestione delle stesse, nel
rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 18
del decreto legislativo n. 51 del 2018.
Nello specifico lo scopo della presente procedura è quello di regolare il processo di gestione delle Segnalazioni di Violazioni di cui al D.lgs. 24/23, secondo modalità atte a garantire la tutela della riservatezza dell’identità della Persona segnalante.
La Società, con la presente procedura definisce il proprio modello di ricevimento e di gestione delle segnalazioni interne, nonché il canale interno di segnalazione, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti anche dal trattamento di dati personali effettuatate per la gestione delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 51 del 2018.
4. Le Segnalazioni oggetto della presente procedura
La
presente procedura riguarda le Segnalazioni delle seguenti Violazioni
individuate nell’art. 2 del D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, ovvero:
1. condotte illecite
rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni
del Modello di organizzazione e gestione previsti dallo stesso Decreto e
adottato dalla Società che non rientrano nei seguenti numeri 3), 4) e 5);
2. illeciti che rientrano
nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati
nel relativo allegato al decreto legislativo n. 24/2023 ovvero degli atti
nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati
nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nel relativo
allegato al decreto legislativo n. 24/2023 ovvero, relativi ai seguenti
settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione
del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei
prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e
sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere
degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita
privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi
informativi;
3. atti od omissioni che
ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato
pertinente dell’Unione europea;
4. atti od omissioni
riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle
norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché
le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le
norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere
un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa
applicabile in materia di imposta sulle società;
5. atti o comportamenti che
vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti
dell’Unione nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4).
Le
Segnalazioni possono avere ad oggetto:
·
informazioni,
compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni commesse;
·
informazioni,
compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni che, sulla base di elementi
concreti, potrebbero essere commesse;
·
elementi
riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
Con
specifico riferimento alle condotte di cui al numero 1) si richiamano, a titolo
esemplificativo, le seguenti fattispecie:
·
condotte illecite,
rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/01;
·
violazioni del
Modello, del Codice Etico o di Protocolli preventivi da cui possa derivare un
rischio sanzionatorio per la Società ai sensi del Decreto;
·
sospetti di
violazioni del Modello, del Codice Etico o di Protocolli preventivi da cui
possa derivare un rischio sanzionatorio per la Società ai sensi del Decreto;
·
operazioni
societarie o di business per cui si sospetta possa derivare un rischio
sanzionatorio per la Società ai sensi del Decreto.
Le
Segnalazioni di Violazioni di cui al numero 1), possono essere effettuate solo
tramite il canale di Segnalazione interna (vedi cap. 6.1.1. “Segnalazione
interna”) .
La presente procedura riguarda le Segnalazioni delle seguenti Violazioni individuate nell’art. 2 del D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, ovvero:
1. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni del Modello di organizzazione e gestione previsti dallo stesso Decreto e adottato dalla Società che non rientrano nei seguenti numeri 3), 4) e 5);
2. illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nel relativo allegato al decreto legislativo n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nel relativo allegato al decreto legislativo n. 24/2023 ovvero, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
3. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
4. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
5. atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4).
Le Segnalazioni possono avere ad oggetto:
· informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni commesse;
· informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse;
· elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
Con specifico riferimento alle condotte di cui al numero 1) si richiamano, a titolo esemplificativo, le seguenti fattispecie:
· condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/01;
· violazioni del Modello, del Codice Etico o di Protocolli preventivi da cui possa derivare un rischio sanzionatorio per la Società ai sensi del Decreto;
· sospetti di violazioni del Modello, del Codice Etico o di Protocolli preventivi da cui possa derivare un rischio sanzionatorio per la Società ai sensi del Decreto;
· operazioni societarie o di business per cui si sospetta possa derivare un rischio sanzionatorio per la Società ai sensi del Decreto.
Le Segnalazioni di Violazioni di cui al numero 1), possono essere effettuate solo tramite il canale di Segnalazione interna (vedi cap. 6.1.1. “Segnalazione interna”) .
5. Ambito di applicazione
5.1. Perimetro societario
Il
presente documento si applica ai Destinatari come sopra identificati nel
capitolo “1. Definizioni”.
Il
processo di gestione della Segnalazione illustrato nel presente documento non fa
riferimento a comunicazioni di carattere commerciale o a informazioni di
carattere meramente delatorio che non afferiscono alle Violazioni di cui al
D.lgs. 24/23.
La
presente procedura non si applica altresì alle contestazioni,
rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della Persona
segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria
o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di
lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure
gerarchicamente sovraordinate.
In
linea generale, la Società esorta i propri dipendenti a risolvere eventuali
controversie lavorative, ove possibile, attraverso il dialogo, anche informale,
con i propri colleghi e/o con il proprio responsabile diretto.
Il presente documento si applica ai Destinatari come sopra identificati nel capitolo “1. Definizioni”.
Il processo di gestione della Segnalazione illustrato nel presente documento non fa riferimento a comunicazioni di carattere commerciale o a informazioni di carattere meramente delatorio che non afferiscono alle Violazioni di cui al D.lgs. 24/23.
La presente procedura non si applica altresì alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della Persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.
In linea generale, la Società esorta i propri dipendenti a risolvere eventuali controversie lavorative, ove possibile, attraverso il dialogo, anche informale, con i propri colleghi e/o con il proprio responsabile diretto.
6. Processo di gestione delle Segnalazioni
6.1. Canali di Segnalazione[2]
6.1.1. Segnalazione interna
Ai
sensi di legge, la Società ha attivato un proprio canale di Segnalazione
interna di cui al D. Lgs. 24/2023, che
garantisce la riservatezza dell’identità della Persona Segnalante, della
Persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione,
nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.
Le
Segnalazioni possono essere effettuate attraverso le seguenti modalità:
·
in forma scritta,
con modalità informatiche, tramite la casella e-mail all’indirizzo qfg@serviziosegnalazioni.it;
·
in forma orale mediante
richiesta di incontro diretto con l’OdV fissato entro un termine ragionevole. In
tali casi, previo consenso della Persona segnalante, la Segnalazione interna
potrà essere documentata a cura del personale autorizzato mediante
registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure
mediante verbale. In caso di verbale, la Persona segnalante può verificare,
rettificare e confermare il verbale dell’incontro mediante la propria
sottoscrizione.
La
gestione del canale di segnalazione è affidata ad un soggetto esterno (Società
Avvera S.r.l.) .) che è stato nominato Responsabile del trattamento dei dati ai
sensi dell’art. 28 del GDPR e che si occupa della ricezione delle Segnalazioni
e del loro trasferimento in forma anonimizzata all’Organismo di Vigilanza, in
quanto organo deputato alla gestione delle Segnalazioni.
La
società esterna garantisce adeguate misura di sicurezza per la protezione dei
dati personali inclusi nelle Segnalazioni, garantendo la riservatezza della
Persona segnalante e di tutte le persone coinvolte. Pertanto, fuori dalle
ipotesi in cui il Segnalante richieda un incontro diretto con l’OdV, nella
trasmissione delle Segnalazioni all’OdV non sono presenti i dati personali
della Persona segnalante o informazioni che consentano di risalire all’identità
della stessa.
Qualora
per l’attività istruttoria, l’OdV necessiti di conoscere l’identità della
Persona segnalante, ne fa richiesta alla società esterna che provvederà a
richiedere alla Persona segnalante il consenso alla condivisione con l’OdV dei
suoi dati[3].
Il consenso libero, specifico, inequivocabile e informato della Persona
segnalante deve essere raccolto in forma scritta e conservato a cura dell’OdV nella
documentazione relativa alla Segnalazione.
Nel
caso in cui la Segnalazione riguardi uno dei componenti dell’Organismo di
Vigilanza si rimanda al capitolo 11 “Casi particolari”.
Ai sensi di legge, la Società ha attivato un proprio canale di Segnalazione interna di cui al D. Lgs. 24/2023, che garantisce la riservatezza dell’identità della Persona Segnalante, della Persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.
Le Segnalazioni possono essere effettuate attraverso le seguenti modalità:
· in forma scritta, con modalità informatiche, tramite la casella e-mail all’indirizzo qfg@serviziosegnalazioni.it;
· in forma orale mediante richiesta di incontro diretto con l’OdV fissato entro un termine ragionevole. In tali casi, previo consenso della Persona segnalante, la Segnalazione interna potrà essere documentata a cura del personale autorizzato mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la Persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell’incontro mediante la propria sottoscrizione.
La gestione del canale di segnalazione è affidata ad un soggetto esterno (Società Avvera S.r.l.) .) che è stato nominato Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del GDPR e che si occupa della ricezione delle Segnalazioni e del loro trasferimento in forma anonimizzata all’Organismo di Vigilanza, in quanto organo deputato alla gestione delle Segnalazioni.
La società esterna garantisce adeguate misura di sicurezza per la protezione dei dati personali inclusi nelle Segnalazioni, garantendo la riservatezza della Persona segnalante e di tutte le persone coinvolte. Pertanto, fuori dalle ipotesi in cui il Segnalante richieda un incontro diretto con l’OdV, nella trasmissione delle Segnalazioni all’OdV non sono presenti i dati personali della Persona segnalante o informazioni che consentano di risalire all’identità della stessa.
Qualora per l’attività istruttoria, l’OdV necessiti di conoscere l’identità della Persona segnalante, ne fa richiesta alla società esterna che provvederà a richiedere alla Persona segnalante il consenso alla condivisione con l’OdV dei suoi dati[3]. Il consenso libero, specifico, inequivocabile e informato della Persona segnalante deve essere raccolto in forma scritta e conservato a cura dell’OdV nella documentazione relativa alla Segnalazione.
Nel caso in cui la Segnalazione riguardi uno dei componenti dell’Organismo di Vigilanza si rimanda al capitolo 11 “Casi particolari”.
6.1.2. Segnalazione esterna
La
Persona segnalante può altresì presentare una Segnalazione esterna[4]
all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) al ricorrere delle seguenti
condizioni:
a) la segnalazione interna presentata secondo i
termini previsti dalla presente procedura non ha avuto alcun seguito;
b) la Persona segnalante ha fondati e comprovati
motivi per ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa
non sarebbe dato efficace seguito, ovvero la stessa possa determinare il
rischio di ritorsione;
c) la Persona segnalante ha fondato motivo di ritenere
che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il
pubblico interesse.
Il
canale di segnalazione esterno istituito dall’ANAC garantisce, alla stregua del
canale interno sopramenzionato definito dalla Società, la riservatezza
dell’identità della Persona segnalante e del contenuto della segnalazione, della
Persona coinvolta e di persone eventualmente coinvolte nella Segnalazione.
Le
Segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma
informatica messa a disposizione da ANAC sul proprio sito web nella sezione
dedicata al “Whistleblowing”. La Segnalazione potrà essere realizzata
anche in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messagistica
vocale, ovvero su richiesta della Persona Segnalante, mediante un incontro
diretto fissato entro un termine ragionevole; le modalità di accesso a tali
canali sono specificate dall’ANAC sul proprio sito web.
La Persona segnalante può altresì presentare una Segnalazione esterna[4] all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) la segnalazione interna presentata secondo i termini previsti dalla presente procedura non ha avuto alcun seguito;
b) la Persona segnalante ha fondati e comprovati motivi per ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero la stessa possa determinare il rischio di ritorsione;
c) la Persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Il canale di segnalazione esterno istituito dall’ANAC garantisce, alla stregua del canale interno sopramenzionato definito dalla Società, la riservatezza dell’identità della Persona segnalante e del contenuto della segnalazione, della Persona coinvolta e di persone eventualmente coinvolte nella Segnalazione.
Le Segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica messa a disposizione da ANAC sul proprio sito web nella sezione dedicata al “Whistleblowing”. La Segnalazione potrà essere realizzata anche in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messagistica vocale, ovvero su richiesta della Persona Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole; le modalità di accesso a tali canali sono specificate dall’ANAC sul proprio sito web.
6.1.3. Divulgazione pubblica
Alla
Persona segnalante è altresì garantita la possibilità di effettuare una
divulgazione pubblica[5]
in presenza di una delle seguenti condizioni:
a) la Persona segnalante ha previamente effettuato una
Segnalazione interna e/o esterna e non è stato ricevuto riscontro nei termini
previsti dalla presente procedura[6]
in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla Segnalazione;
b) la Persona segnalante ha fondato motivo per
ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per
il pubblico interesse;
c) la Persona segnalante ha fondato motivo di ritenere
che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa
non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso
concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure
in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere
colluso con l'autore della Violazione o coinvolto nella violazione stessa.
Alla Persona segnalante è altresì garantita la possibilità di effettuare una divulgazione pubblica[5] in presenza di una delle seguenti condizioni:
a) la Persona segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione interna e/o esterna e non è stato ricevuto riscontro nei termini previsti dalla presente procedura[6] in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla Segnalazione;
b) la Persona segnalante ha fondato motivo per ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
c) la Persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della Violazione o coinvolto nella violazione stessa.
6.2. Invio della Segnalazione
6.2.1. Segnalazione interna
Colui
che desidera effettuare una Segnalazione interna scritta può inoltrarla allegando
l’apposito modulo di cui all’Allegato 1.
Il
Modulo fornisce alla Persona segnalante un percorso guidato, strutturato
attraverso una serie di domande e di richieste di elementi a supporto, volte a
descrivere in maniera chiara, precisa e circostanziata la situazione oggetto
della Segnalazione.
Le
Segnalazioni devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.
La Persona segnalante è invitata ad allegare tutta la documentazione
comprovante i fatti segnalati, astenendosi dall’intraprendere autonome
iniziative di analisi e approfondimento.
Colui che desidera effettuare una Segnalazione interna scritta può inoltrarla allegando l’apposito modulo di cui all’Allegato 1.
Il Modulo fornisce alla Persona segnalante un percorso guidato, strutturato attraverso una serie di domande e di richieste di elementi a supporto, volte a descrivere in maniera chiara, precisa e circostanziata la situazione oggetto della Segnalazione.
Le Segnalazioni devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. La Persona segnalante è invitata ad allegare tutta la documentazione comprovante i fatti segnalati, astenendosi dall’intraprendere autonome iniziative di analisi e approfondimento.
6.3. Analisi della Segnalazione interna
Il
Gestore del canale di segnalazione si impegna a inviare all’Organismo di
Vigilanza la segnalazione ricevuta in maniera riservata, anonimizzando i dati
relativi all’ identità della Persona segnalante nonché quella delle Persone
coinvolte.
L’OdV,
anche per il tramite del Gestore del
canale di segnalazione si impegna altresì a rilasciare alla Persona segnalante avviso
di ricevimento entro 7 giorni dal ricevimento della Segnalazione interna.
Verifica
preliminare
Tutte
le Segnalazioni interne ricevute dall’ Organismo di Vigilanza sono oggetto di
una verifica al fine di comprendere se la comunicazione ricevuta sia corredata
dalle informazioni necessarie per verificarne preliminarmente la fondatezza e
per poter avviare le successive attività di approfondimento.
L’
OdV dà diligente seguito alle Segnalazioni ricevute, mantenendo, anche per il
tramite del Gestore del canale di segnalazione, interlocuzioni con la Persona
segnalante, a cui richiede, se necessario, informazioni.
Ferma
restando la riservatezza delle informazioni ricevute, nelle attività di
verifica preliminare, l’OdV può avvalersi del supporto di altre strutture della
Società o di consulenti specializzati, in base alle specifiche competenze
richieste in relazione al contenuto della Segnalazione oggetto di verifica.
Al
termine della verifica preliminare, l’OdV può archiviare le Segnalazioni
interne:
·
non
circostanziate;
·
quelle che, in
base alla descrizione dei fatti e alle informazioni fornite dalla Persona
segnalante, non consentano di ottenere un quadro sufficientemente dettagliato da
poter avviare ulteriori approfondimenti per accertarne la fondatezza;
·
quelle
manifestamente infondate;
·
quelle che
richiedono, per procedere con l’istruttoria, di conoscere l’identità della
Persona segnalante e la stessa abbia negato il proprio consenso.
Nella
fase di istruttoria e verifica, l’OdV può:
·
garantisce l’imparzialità,
l’equità e l’accuratezza dell’analisi e valutazione della Segnalazione interna;
·
assicura la
confidenzialità delle informazioni raccolte e la riservatezza del nominativo
della Persona segnalante, ove fornito;
·
si impegna a non
utilizzare le Segnalazioni interne oltre quanto necessario per dare adeguato
seguito alle stesse.
Segnalazioni
che non superano la verifica preliminare
Le
Segnalazioni interne che non superano la fase preliminare vengono archiviate a
cura dell’OdV in un apposito spazio logico che garantisca con strumenti di
crittografia, la riservatezza dell’identità del segnalante (ove conosciuta),
accessibile solo ai componenti dell’OdV e delle stesse viene dato conto nel
reporting periodico successivamente descritto.
In
ogni caso l’OdV annota la Segnalazione interna e le
attività effettuate a seguito della sua ricezione nel Libro Segnalazioni e
Istruttorie sempre garantendo, ove conosciuta, la riservatezza dell’identità
della Persona segnalante e delle Persone coinvolte. Il Libro Segnalazioni e
Istruttorie deve essere conservato a cura dell’ OdV stesso e reso accessibile
soltanto ai soggetti autorizzati dalla Società.
Segnalazioni
che superano la verifica preliminare
Qualora
la verifica preliminare eseguita dall’OdV abbia stabilito che la Segnalazione
interna, adeguatamente circostanziata e corredata da evidenze di cui è stato
possibile dedurne la fondatezza, integra una condotta perseguibile anche solo
disciplinarmente, l’OdV provvede a:
a. chiedere, per il tramite del Gestore del canale di
segnalazione, il consenso alla Persona segnalante e rivelare la propria
identità al fine dell’eventuale attivazione del sistema sanzionatorio e
disciplinare nei confronti del Segnalato, al fine di consentire a quest’ultimo
l’eventuale esercizio del proprio diritto di difesa (per i dettagli si veda il
capitolo 7.1);
b. dare immediata e motivata informativa alle funzioni/organi
preposti all’applicazione del sistema sanzionatorio e disciplinare, di cui al
capitolo 7 “Sistema sanzionatorio e disciplinare”, affinché questi possano
autodeterminarsi in merito all’azione disciplinare da intraprendere anche nel
rispetto dei principi di specificità[7], immediatezza[8] e immutabilità[9] della contestazione qualora le
Persone coinvolte siano lavoratori della Società[10].
Nell’ambito della propria autodeterminazione tali funzioni/organi possono
svolgere ulteriori indagini e verifiche richiedendo il supporto dell’OdV che
permane l’unico interlocutore della Persona segnalante e ne garantisce
l’anonimato. Laddove, a seguito di ulteriori indagini e verifiche tali funzioni/organi:
i.
ritengano la
condotta non contestabile, ne danno
immediata comunicazione all’OdV affinché quest’ultimo possa archiviare la Segnalazione
nei modi sopra descritti (si veda par. Segnalazioni che non superano la
verifica preliminare) e informare la Persona segnalante circa lo stato
della procedura;
ii.
decidano di
procedere con la contestazione,
assieme a questa deve essere fornita alla Persona coinvolta idonea informativa
privacy ai sensi dell’art. 14 del GDPR e comunque entro un mese dall’avvio del
trattamento.
c. informare l’organo di gestione e/o di controllo per
le valutazioni di rispettiva competenza.
d.
formalizzare un
report finale al termine delle attività di indagine il cui destinatario è
l’organo o la funzione depositaria dell’azione disciplinare e/o delle azioni
correttive finalizzate ad evitare
in futuro situazioni analoghe (anche ai sensi dell’art. 7, comma 4, del D. Lgs.
231/2001).
L’OdV
si impegna a processare le Segnalazioni interne ricevute entro un tempo
ragionevole ed a fornire un riscontro in merito, eventualmente per il tramite
del Gestore del canale di segnalazione, alla Persona segnalante entro:
·
tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento,
o,
in mancanza di tale avviso,
·
entro tre mesi
dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.
Il Gestore del canale di segnalazione si impegna a inviare all’Organismo di Vigilanza la segnalazione ricevuta in maniera riservata, anonimizzando i dati relativi all’ identità della Persona segnalante nonché quella delle Persone coinvolte.
L’OdV, anche per il tramite del Gestore del canale di segnalazione si impegna altresì a rilasciare alla Persona segnalante avviso di ricevimento entro 7 giorni dal ricevimento della Segnalazione interna.
Verifica preliminare
Tutte le Segnalazioni interne ricevute dall’ Organismo di Vigilanza sono oggetto di una verifica al fine di comprendere se la comunicazione ricevuta sia corredata dalle informazioni necessarie per verificarne preliminarmente la fondatezza e per poter avviare le successive attività di approfondimento.
L’ OdV dà diligente seguito alle Segnalazioni ricevute, mantenendo, anche per il tramite del Gestore del canale di segnalazione, interlocuzioni con la Persona segnalante, a cui richiede, se necessario, informazioni.
Ferma restando la riservatezza delle informazioni ricevute, nelle attività di verifica preliminare, l’OdV può avvalersi del supporto di altre strutture della Società o di consulenti specializzati, in base alle specifiche competenze richieste in relazione al contenuto della Segnalazione oggetto di verifica.
Al termine della verifica preliminare, l’OdV può archiviare le Segnalazioni interne:
· non circostanziate;
· quelle che, in base alla descrizione dei fatti e alle informazioni fornite dalla Persona segnalante, non consentano di ottenere un quadro sufficientemente dettagliato da poter avviare ulteriori approfondimenti per accertarne la fondatezza;
· quelle manifestamente infondate;
· quelle che richiedono, per procedere con l’istruttoria, di conoscere l’identità della Persona segnalante e la stessa abbia negato il proprio consenso.
Nella fase di istruttoria e verifica, l’OdV può:
· garantisce l’imparzialità, l’equità e l’accuratezza dell’analisi e valutazione della Segnalazione interna;
· assicura la confidenzialità delle informazioni raccolte e la riservatezza del nominativo della Persona segnalante, ove fornito;
· si impegna a non utilizzare le Segnalazioni interne oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.
Segnalazioni che non superano la verifica preliminare
Le Segnalazioni interne che non superano la fase preliminare vengono archiviate a cura dell’OdV in un apposito spazio logico che garantisca con strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità del segnalante (ove conosciuta), accessibile solo ai componenti dell’OdV e delle stesse viene dato conto nel reporting periodico successivamente descritto.
In ogni caso l’OdV annota la Segnalazione interna e le attività effettuate a seguito della sua ricezione nel Libro Segnalazioni e Istruttorie sempre garantendo, ove conosciuta, la riservatezza dell’identità della Persona segnalante e delle Persone coinvolte. Il Libro Segnalazioni e Istruttorie deve essere conservato a cura dell’ OdV stesso e reso accessibile soltanto ai soggetti autorizzati dalla Società.
Segnalazioni che superano la verifica preliminare
Qualora la verifica preliminare eseguita dall’OdV abbia stabilito che la Segnalazione interna, adeguatamente circostanziata e corredata da evidenze di cui è stato possibile dedurne la fondatezza, integra una condotta perseguibile anche solo disciplinarmente, l’OdV provvede a:
a. chiedere, per il tramite del Gestore del canale di segnalazione, il consenso alla Persona segnalante e rivelare la propria identità al fine dell’eventuale attivazione del sistema sanzionatorio e disciplinare nei confronti del Segnalato, al fine di consentire a quest’ultimo l’eventuale esercizio del proprio diritto di difesa (per i dettagli si veda il capitolo 7.1);
b. dare immediata e motivata informativa alle funzioni/organi preposti all’applicazione del sistema sanzionatorio e disciplinare, di cui al capitolo 7 “Sistema sanzionatorio e disciplinare”, affinché questi possano autodeterminarsi in merito all’azione disciplinare da intraprendere anche nel rispetto dei principi di specificità[7], immediatezza[8] e immutabilità[9] della contestazione qualora le Persone coinvolte siano lavoratori della Società[10]. Nell’ambito della propria autodeterminazione tali funzioni/organi possono svolgere ulteriori indagini e verifiche richiedendo il supporto dell’OdV che permane l’unico interlocutore della Persona segnalante e ne garantisce l’anonimato. Laddove, a seguito di ulteriori indagini e verifiche tali funzioni/organi:
i. ritengano la condotta non contestabile, ne danno immediata comunicazione all’OdV affinché quest’ultimo possa archiviare la Segnalazione nei modi sopra descritti (si veda par. Segnalazioni che non superano la verifica preliminare) e informare la Persona segnalante circa lo stato della procedura;
ii. decidano di procedere con la contestazione, assieme a questa deve essere fornita alla Persona coinvolta idonea informativa privacy ai sensi dell’art. 14 del GDPR e comunque entro un mese dall’avvio del trattamento.
c. informare l’organo di gestione e/o di controllo per le valutazioni di rispettiva competenza.
d. formalizzare un report finale al termine delle attività di indagine il cui destinatario è l’organo o la funzione depositaria dell’azione disciplinare e/o delle azioni correttive finalizzate ad evitare in futuro situazioni analoghe (anche ai sensi dell’art. 7, comma 4, del D. Lgs. 231/2001).
L’OdV si impegna a processare le Segnalazioni interne ricevute entro un tempo ragionevole ed a fornire un riscontro in merito, eventualmente per il tramite del Gestore del canale di segnalazione, alla Persona segnalante entro:
· tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento,
o, in mancanza di tale avviso,
· entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.
7. Sistema sanzionatorio e disciplinare
7.1. Attivazione del Sistema Sanzionatorio e disciplinare
Nei
casi in cui, dalle indagini realizzate le Violazioni oggetto della Segnalazione
interna siano risultate fondate, l’organo/funzione preposto all’attivazione del
Sistema sanzionatorio decide quale tipologia di sanzione comminare ai soggetti
che hanno commesso la Violazione.
A
seconda della qualificazione della Persona coinvolta e dell’inquadramento eventuale
giuslavoristico, il Sistema Disciplinare è attivato da:
·
AD qualora il segnalato sia un dipendente o un
dirigente della Società;
·
Consiglio di Amministrazione,
che convoca l’Assemblea dei Soci per le azioni conseguenti, qualora il
segnalato sia un Sindaco;
·
Collegio Sindacale, che convoca l’Assemblea dei
Soci per le azioni conseguenti, qualora il segnalato sia un Amministratore;
·
Consiglio di Amministrazione, qualora il segnalato
sia un membro dell’OdV ;
·
AD, qualora il segnalato sia un soggetto terzo.
La
sanzione può essere graduata in funzione della gravità del fatto, nel rispetto
delle normative di volta in volta applicabili (ad es. normativa giuslavoristica
in caso di lavoratori della Società).
Nel
caso in cui la Persona segnalante sia corresponsabile delle Violazioni, è
previsto un trattamento privilegiato per quest’ultimo rispetto agli altri
corresponsabili, compatibilmente con la Violazione commessa e con la disciplina
applicabile.
L’identità
della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi,
direttamente o indirettamente, tale identità non può essere rivelata senza il
suo consenso espresso. Il consenso
libero, specifico, inequivocabile e informato della Persona segnalante deve
essere raccolto in forma scritta e conservato a cura dell’OdV nella
documentazione relativa alla Segnalazione.
Nell’ambito
del procedimento disciplinare,
l’identità della Persona segnalante, in assenza di consenso, non può essere comunque
rivelata ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su
accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se
conseguenti alla stessa.
Qualora
invece la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla Segnalazione e la
conoscenza dell’identità della Persona segnalante sia indispensabile per la
difesa della Persona coinvolta, l’OdV, laddove non abbia già raccolto il
consenso dalla Persona segnalante, informa quest’ultima, mediante comunicazione
scritta, delle ragioni su cui si fonda la necessità di rivelare la sua identità
o altre informazioni dalle quali possa potenzialmente evincersi, al fine di poter
dare completo seguito alla gestione della Segnalazione, ovvero ai fini del procedimento
disciplinare.
In
caso di diniego del consenso da parte della Persona segnalante alla
comunicazione della sua identità, l’OdV archivia la Segnalazione interna senza
darvi ulteriore seguito.
La
presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e
disciplinare della Persona segnalante nell’ipotesi di Segnalazione calunniosa o
diffamatoria ai sensi del codice penale e dell’art. 2043 del codice civile.
È
altresì sanzionato il comportamento di chi effettua con dolo o colpa grave
Segnalazioni che si rivelano infondate.
Sono
fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi,
eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le Segnalazioni interne
manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il
denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di
intenzionale strumentalizzazione della Società oggetto della presente
procedura.
Pertanto,
quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale
della Persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la
responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele previste nella
presente procedura non sono garantite e alla Persona segnalante è irrogata una
sanzione disciplinare[11]
di cui al presente capitolo.
Nei casi in cui, dalle indagini realizzate le Violazioni oggetto della Segnalazione interna siano risultate fondate, l’organo/funzione preposto all’attivazione del Sistema sanzionatorio decide quale tipologia di sanzione comminare ai soggetti che hanno commesso la Violazione.
A seconda della qualificazione della Persona coinvolta e dell’inquadramento eventuale giuslavoristico, il Sistema Disciplinare è attivato da:
· AD qualora il segnalato sia un dipendente o un dirigente della Società;
· Consiglio di Amministrazione, che convoca l’Assemblea dei Soci per le azioni conseguenti, qualora il segnalato sia un Sindaco;
· Collegio Sindacale, che convoca l’Assemblea dei Soci per le azioni conseguenti, qualora il segnalato sia un Amministratore;
· Consiglio di Amministrazione, qualora il segnalato sia un membro dell’OdV ;
· AD, qualora il segnalato sia un soggetto terzo.
La sanzione può essere graduata in funzione della gravità del fatto, nel rispetto delle normative di volta in volta applicabili (ad es. normativa giuslavoristica in caso di lavoratori della Società).
Nel caso in cui la Persona segnalante sia corresponsabile delle Violazioni, è previsto un trattamento privilegiato per quest’ultimo rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la Violazione commessa e con la disciplina applicabile.
L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non può essere rivelata senza il suo consenso espresso. Il consenso libero, specifico, inequivocabile e informato della Persona segnalante deve essere raccolto in forma scritta e conservato a cura dell’OdV nella documentazione relativa alla Segnalazione.
Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità della Persona segnalante, in assenza di consenso, non può essere comunque rivelata ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.
Qualora invece la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla Segnalazione e la conoscenza dell’identità della Persona segnalante sia indispensabile per la difesa della Persona coinvolta, l’OdV, laddove non abbia già raccolto il consenso dalla Persona segnalante, informa quest’ultima, mediante comunicazione scritta, delle ragioni su cui si fonda la necessità di rivelare la sua identità o altre informazioni dalle quali possa potenzialmente evincersi, al fine di poter dare completo seguito alla gestione della Segnalazione, ovvero ai fini del procedimento disciplinare.
In caso di diniego del consenso da parte della Persona segnalante alla comunicazione della sua identità, l’OdV archivia la Segnalazione interna senza darvi ulteriore seguito.
La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare della Persona segnalante nell’ipotesi di Segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell’art. 2043 del codice civile.
È altresì sanzionato il comportamento di chi effettua con dolo o colpa grave Segnalazioni che si rivelano infondate.
Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le Segnalazioni interne manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della Società oggetto della presente procedura.
Pertanto, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della Persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele previste nella presente procedura non sono garantite e alla Persona segnalante è irrogata una sanzione disciplinare[11] di cui al presente capitolo.
8. Tutele della Persona segnalante e applicazione delle misure di protezione
È
vietata nei confronti della Persona segnalante qualsiasi forma di Ritorsione.
Ai
sensi di legge, il divieto di Ritorsione e, comunque, le misure di protezione
normativamente previste nei confronti della Persona segnalante, si applicano
anche:
a)
ai Facilitatori;
b)
alle persone del medesimo Contesto lavorativo della Persona segnalante, di
colui che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o di
colui che ha effettuato una Divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da
uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
c)
ai colleghi di lavoro della Persona segnalante o della persona che ha
sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o effettuato una
Divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo Contesto lavorativo della
stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
d)
agli enti di proprietà della Persona segnalante o della persona che ha
sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato
una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli
enti che operano nel medesimo Contesto lavorativo delle predette persone.
Le misure di protezione
trovano applicazione quando al momento della Segnalazione (interna e/o esterna),
o della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della Divulgazione
pubblica, la Persona segnalante:
·
aveva fondato
motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni fossero vere e
afferissero a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea
che ledono l’integrità dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza nel
Contesto lavorativo;
·
ha effettuato la
Segnalazione (interna e/o esterna) o Divulgazione pubblica secondo quanto
previsto dalla normativa alle stesse applicabile ai sensi del D. Lgs. 24/2023.
I
motivi che hanno indotto la persona a Segnalare o denunciare o divulgare
pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
Le condizioni previste per la
protezione si applicano anche nei casi di Segnalazione (interna e/o esterna) o
denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o Divulgazione pubblica anonime,
se la Persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito
ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi
e agli organismi competenti dell’Unione Europea, in conformità alle condizioni
di cui alla presente procedura (nonché dell’articolo 6 del D. lgs. 24/2023)
L’adozione di misure discriminatorie nei
confronti delle Persone segnalanti può essere comunicata all’ANAC, che a sua volta informerà l’Ispettorato
nazionale del lavoro per i provvedimenti di propria competenza.
Gli
atti assunti in violazione del divieto di Ritorsione sono nulli e la Persona
segnalante che sia stata licenziata a causa della Segnalazione (interna e/o
esterna) o di Divulgazione
pubblica o di denuncia ha diritto a essere reintegrata sul posto di
lavoro.
Nell’ambito
di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali
aventi ad oggetto l’accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati nei
confronti della Persona segnalante si presume che gli stessi siano stati posti
in essere a causa della Segnalazione (interna e/o esterna), della Divulgazione
pubblica o della denuncia. A norma di legge, l’onere di provare che tali
condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla Segnalazione (interna
e/o esterna), alla Divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico del
soggetto che li ha posti in essere (es. Datore di Lavoro).
Inoltre,
in caso di domanda risarcitoria presentata all’autorità giudiziaria dalla
Persona segnalante se questa dimostra di aver effettuato una Segnalazione
(interna e/o esterne), una Divulgazione pubblica o una denuncia all’autorità
giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova
contraria, che il danno ne sia conseguenza.
È vietata nei confronti della Persona segnalante qualsiasi forma di Ritorsione.
Ai sensi di legge, il divieto di Ritorsione e, comunque, le misure di protezione normativamente previste nei confronti della Persona segnalante, si applicano anche:
a) ai Facilitatori;
b) alle persone del medesimo Contesto lavorativo della Persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una Divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
c) ai colleghi di lavoro della Persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o effettuato una Divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo Contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
d) agli enti di proprietà della Persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo Contesto lavorativo delle predette persone.
Le misure di protezione trovano applicazione quando al momento della Segnalazione (interna e/o esterna), o della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della Divulgazione pubblica, la Persona segnalante:
· aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni fossero vere e afferissero a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’integrità dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza nel Contesto lavorativo;
· ha effettuato la Segnalazione (interna e/o esterna) o Divulgazione pubblica secondo quanto previsto dalla normativa alle stesse applicabile ai sensi del D. Lgs. 24/2023.
I motivi che hanno indotto la persona a Segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
Le condizioni previste per la protezione si applicano anche nei casi di Segnalazione (interna e/o esterna) o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o Divulgazione pubblica anonime, se la Persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell’Unione Europea, in conformità alle condizioni di cui alla presente procedura (nonché dell’articolo 6 del D. lgs. 24/2023)
L’adozione di misure discriminatorie nei confronti delle Persone segnalanti può essere comunicata all’ANAC, che a sua volta informerà l’Ispettorato nazionale del lavoro per i provvedimenti di propria competenza.
Gli atti assunti in violazione del divieto di Ritorsione sono nulli e la Persona segnalante che sia stata licenziata a causa della Segnalazione (interna e/o esterna) o di Divulgazione pubblica o di denuncia ha diritto a essere reintegrata sul posto di lavoro.
Nell’ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l’accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati nei confronti della Persona segnalante si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della Segnalazione (interna e/o esterna), della Divulgazione pubblica o della denuncia. A norma di legge, l’onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla Segnalazione (interna e/o esterna), alla Divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico del soggetto che li ha posti in essere (es. Datore di Lavoro).
Inoltre, in caso di domanda risarcitoria presentata all’autorità giudiziaria dalla Persona segnalante se questa dimostra di aver effettuato una Segnalazione (interna e/o esterne), una Divulgazione pubblica o una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno ne sia conseguenza.
8.1. Limitazioni della responsabilità[12]
Ai sensi di legge, non è
punibile la Persona segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle Violazioni
coperte dall’obbligo di segreto, diverso da quello di cui all’articolo 1, comma
3 del D. lgs. 24/2023[13],
o relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali
ovvero riveli o diffonda informazioni sulle Violazioni che offendono la reputazione
della Persona coinvolta o denunciata quando, al momento della rivelazione o
diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione
delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la Violazione e la Segnalazione
(interna e/o esterna), la Divulgazione pubblica o la denuncia all’autorità giudiziaria
o contabile sia stata effettuata nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs.
24/2023.
In tali casi, è esclusa
altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.
Salvo che il fatto costituisca
reato, la Società o la Persona segnalante non incorrono in alcuna
responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l’acquisizione
delle Informazioni sulle Violazioni o per l’accesso alle stesse.
In ogni caso, la responsabilità
penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non
è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla Segnalazione
(interna e/o esterna), alla denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o
alla Divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la Violazione.
Ai sensi di legge, non è punibile la Persona segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle Violazioni coperte dall’obbligo di segreto, diverso da quello di cui all’articolo 1, comma 3 del D. lgs. 24/2023[13], o relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle Violazioni che offendono la reputazione della Persona coinvolta o denunciata quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la Violazione e la Segnalazione (interna e/o esterna), la Divulgazione pubblica o la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile sia stata effettuata nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023.
In tali casi, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.
Salvo che il fatto costituisca reato, la Società o la Persona segnalante non incorrono in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l’acquisizione delle Informazioni sulle Violazioni o per l’accesso alle stesse.
In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla Segnalazione (interna e/o esterna), alla denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o alla Divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la Violazione.
9. Conservazione e Archiviazione
L’OdV
è informato delle eventuali sanzioni irrogate a fronte delle Segnalazioni
interne ed esterne. Le funzioni aziendali competenti archiviano la
documentazione inerente al processo sanzionatorio e disciplinare.
L’
OdV provvede pertanto ad archiviare la documentazione relativa alla
Segnalazione interna, ricevuta tramite canale informatico, e alla sua
istruttoria in un apposito spazio logico che garantisca con strumenti di
crittografia, la riservatezza dell’identità del segnalante, accessibile solo ai
componenti dell’OdV.
L’eventuale
documentazione cartacea, nonché il Libro Segnalazioni e Istruttorie tenuto dall’OdV
devono essere conservati a cura dell’OdV stesso e resi accessibili soltanto ai
soggetti autorizzati dalla Società.
Le
Segnalazioni interne ricevute sono conservate per il tempo necessario al
trattamento delle stesse e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla
data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel
rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 12 del d.lgs.
24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento
(UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.
L’OdV
può mantenere un Registro delle Segnalazioni nel quale devono essere
anonimizzati i dati personali relativi alla Persona segnalante, alle Persone coinvolte,
indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, nonché a coloro
che sono a vario titolo coinvolti nella Segnalazione interna[14],
al fine di dare in futuro prova dell’adeguata
gestione delle Segnalazioni di Violazioni, quale requisito di un efficace
attuazione del Modello di prevenzione del rischio di reato ai sensi dell’art. 6
D. Lgs. 231/2001 e conseguente assenza di colpa organizzativa.
L’OdV è informato delle eventuali sanzioni irrogate a fronte delle Segnalazioni interne ed esterne. Le funzioni aziendali competenti archiviano la documentazione inerente al processo sanzionatorio e disciplinare.
L’ OdV provvede pertanto ad archiviare la documentazione relativa alla Segnalazione interna, ricevuta tramite canale informatico, e alla sua istruttoria in un apposito spazio logico che garantisca con strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità del segnalante, accessibile solo ai componenti dell’OdV.
L’eventuale documentazione cartacea, nonché il Libro Segnalazioni e Istruttorie tenuto dall’OdV devono essere conservati a cura dell’OdV stesso e resi accessibili soltanto ai soggetti autorizzati dalla Società.
Le Segnalazioni interne ricevute sono conservate per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 12 del d.lgs. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.
L’OdV può mantenere un Registro delle Segnalazioni nel quale devono essere anonimizzati i dati personali relativi alla Persona segnalante, alle Persone coinvolte, indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, nonché a coloro che sono a vario titolo coinvolti nella Segnalazione interna[14], al fine di dare in futuro prova dell’adeguata gestione delle Segnalazioni di Violazioni, quale requisito di un efficace attuazione del Modello di prevenzione del rischio di reato ai sensi dell’art. 6 D. Lgs. 231/2001 e conseguente assenza di colpa organizzativa.
10. Reporting
L’OdV rende conto annualmente del corretto
funzionamento dei sistemi interni di Segnalazione, riportando nella propria relazione
le informazioni aggregate sulle risultanze dell’attività svolta e sul seguito
dato alle Segnalazioni interne ricevute.
Nella redazione di tale rendiconto, l’OdV è tenuto
a rispettare quanto previsto dalla disciplina sulla tutela dell’identità della
Persona segnalante e dalla normativa applicabile in materia di protezione dei
dati personali.
L’OdV rende conto annualmente del corretto funzionamento dei sistemi interni di Segnalazione, riportando nella propria relazione le informazioni aggregate sulle risultanze dell’attività svolta e sul seguito dato alle Segnalazioni interne ricevute.
Nella redazione di tale rendiconto, l’OdV è tenuto a rispettare quanto previsto dalla disciplina sulla tutela dell’identità della Persona segnalante e dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.
11. Casi particolari
Laddove
la Segnalazione interna riguardi un componente dell’OdV, il Gestore del canale
di segnalazione trasmette la Segnalazione al Consiglio di Amministrazione,
tramite consegna al Presidente del CdA dell’eventuale documentazione a
supporto, rispettando, in quanto applicabili, le previsioni previste dalla
presente procedura.
Il
Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, dopo aver valutato
collegialmente se la Segnalazione interna sia corredata dalle informazioni
necessarie per verificarne preliminarmente la fondatezza e poter avviare le
successive attività di approfondimento dà seguito alla stessa eseguendo
l’istruttoria anche avvalendosi delle competenze aziendali e, se del caso, di
consulenti specializzati, sempre nel rispetto della riservatezza normativamente
prevista in materia nonché delle disposizioni contenute nel presente documento.
L’istruttoria
segue l’iter descritto nella presente procedura.
La
decisione del Consiglio di Amministrazione è formalizzata attraverso delibera
scritta.
Laddove la Segnalazione interna riguardi un componente dell’OdV, il Gestore del canale di segnalazione trasmette la Segnalazione al Consiglio di Amministrazione, tramite consegna al Presidente del CdA dell’eventuale documentazione a supporto, rispettando, in quanto applicabili, le previsioni previste dalla presente procedura.
Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, dopo aver valutato collegialmente se la Segnalazione interna sia corredata dalle informazioni necessarie per verificarne preliminarmente la fondatezza e poter avviare le successive attività di approfondimento dà seguito alla stessa eseguendo l’istruttoria anche avvalendosi delle competenze aziendali e, se del caso, di consulenti specializzati, sempre nel rispetto della riservatezza normativamente prevista in materia nonché delle disposizioni contenute nel presente documento.
L’istruttoria segue l’iter descritto nella presente procedura.
La decisione del Consiglio di Amministrazione è formalizzata attraverso delibera scritta.
12. Delibere dell’OdV
L’OdV
delibera a maggioranza dei presenti in riunione. La riunione dell’OdV è valida se sono presenti almeno la metà dei
componenti.
In
caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente dell’OdV, ove presente, che
svolgerà anche funzione di Presidente dell’OdV.
L’OdV
è convocato dal Presidente o da uno dei componenti e, nello specifico, da colui
che abbia avuto notizia del ricevimento della Segnalazione.
La
convocazione deve avvenire tempestivamente, indicativamente entro 3 giorni
dalla notizia del ricevimento della Segnalazione e comunque in un termine utile
per garantire il riscontro alla Persona segnalante entro 7 giorni.
La
riunione potrà tenersi anche a mezzo video o teleconferenza.
L’OdV delibera a maggioranza dei presenti in riunione. La riunione dell’OdV è valida se sono presenti almeno la metà dei componenti.
In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente dell’OdV, ove presente, che svolgerà anche funzione di Presidente dell’OdV.
L’OdV è convocato dal Presidente o da uno dei componenti e, nello specifico, da colui che abbia avuto notizia del ricevimento della Segnalazione.
La convocazione deve avvenire tempestivamente, indicativamente entro 3 giorni dalla notizia del ricevimento della Segnalazione e comunque in un termine utile per garantire il riscontro alla Persona segnalante entro 7 giorni.
La riunione potrà tenersi anche a mezzo video o teleconferenza.
ALLEGATO 1 – MODULO DI SEGNALAZIONE
ALLEGATO 2 – INFORMATIVA PRIVACY – PERSONA SEGNALANTE
MODULO
DI SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING
Si raccomanda di allegare tutta
la documentazione che si ritenga possa essere utile a corroborare la Segnalazione;
qualora la Segnalazione avvenga verbalmente, tale documentazione può essere
consegnata direttamente.
DATI
DELLA PERSONA SEGNALANTE
Nome e
Cognome (dati
non obbligatori)
_______________________________________________________________
Struttura
di appartenenza e qualifica (dati non obbligatori)
________________________________________________
Canali
di contatto prescelti (p.e. indirizzo mail privato, numero di telefono, etc)
La
Persona segnalante ha un interesse privato collegato alla Segnalazione? Si No
Specificare
la natura dell’interesse privato collegato alla Segnalazione
La
Persona segnalante è corresponsabile delle violazioni che segnala? Si No
ILLECITO
SEGNALATO
Periodo/data
in cui il fatto si è verificato
_______________________________________________________________
Area di
operatività aziendale a cui può essere riferito il fatto_______________________________________________
Soggetti
coinvolti:
Interni
Esterni
Descrizione
del fatto oggetto di Segnalazione
Altri
soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione
Interni
Esterni
Altri
soggetti ai quali è stata inoltrata la Segnalazione del fatto? Si No
Specificare
quali soggetti e quando
Data Firma (non obbligatoria)
MODULO DI SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING
Si raccomanda di allegare tutta la documentazione che si ritenga possa essere utile a corroborare la Segnalazione; qualora la Segnalazione avvenga verbalmente, tale documentazione può essere consegnata direttamente.
DATI DELLA PERSONA SEGNALANTE
Nome e Cognome (dati non obbligatori) _______________________________________________________________
Struttura di appartenenza e qualifica (dati non obbligatori) ________________________________________________
Canali di contatto prescelti (p.e. indirizzo mail privato, numero di telefono, etc)
La Persona segnalante ha un interesse privato collegato alla Segnalazione? Si No
Specificare la natura dell’interesse privato collegato alla Segnalazione
La Persona segnalante è corresponsabile delle violazioni che segnala? Si No
ILLECITO SEGNALATO
Periodo/data in cui il fatto si è verificato _______________________________________________________________
Area di operatività aziendale a cui può essere riferito il fatto_______________________________________________
Soggetti coinvolti:
Interni |
Esterni
|
Descrizione del fatto oggetto di Segnalazione
Altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione
Interni |
Esterni
|
Altri soggetti ai quali è stata inoltrata la Segnalazione del fatto? Si No
Specificare quali soggetti e quando
Data Firma (non obbligatoria)
INFORMATIVA PRIVACY - PERSONA SEGNALANTE
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativa al trattamento di dati personali nell’ambito della segnalazione di violazioni di cui al d.lgs.24/23
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation, di seguito “GDPR”) e della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali La informiamo che i dati personali forniti in qualità di Persona Segnalante (di seguito anche “Interessato”) attraverso il presente “Modulo di Segnalazione” o comunque forniti in caso di segnalazione interna di una violazione ai sensi del D.lgs. 24/2023, saranno trattati, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente ai principi di correttezza, liceità e trasparenza da personale autorizzato da Quality Food Group S.p.A.ai sensi dell’articolo 29 del GDPR e dell’articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003)
Titolare del trattamento dei dati personali è Quality Food Group S.p.A. (di seguito anche “Società” o “Titolare”) con sede legale Via Spilimbergo 221 33035 Martignacco (Udine) Italia.
2. Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali sono trattati per la gestione delle segnalazioni interne di presunte violazioni, ovvero di comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell'ente privato, definiti dall’art. 2 co. 1 lett. a) del d.lgs. 24/23, delle quali la Persona Segnalante sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di collaborazione con il Titolare. I dati personali trattati sono quelli contenuti nella segnalazione interna, e/o in atti e documenti a questa allegati che si riferiscono alla Persona Segnalante.
I dati personali possono essere altresì trattati per lo svolgimento delle necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza di quanto segnalato, nonché, se del caso, per l’adozione di adeguate misure correttive e l’introduzione di opportune azioni disciplinari e/o giudiziarie nei confronti dei responsabili delle violazioni. La base giuridica che legittima il trattamento dei dati personali è rappresentata dall’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare (Art. 6 comma 1, lett. c) del GDPR), e nello specifico, previsto dal D.lgs. 165/2001, dal D.lgs. 231/2001, dalla L. 179/2017 e dal D.lgs. 24/2023. Il trattamento potrà eventualmente riguardare anche dati particolari e dati relativi a condanne penali e reati qualora inclusi nella segnalazione secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del GDPR.
3. Categorie di destinatari dei dati
I dati personali forniti saranno trattati dai componenti dell’Organismo di Vigilanza in qualità di soggetti autorizzati al trattamento dal Titolare, al fine di dare seguito e riscontro alle segnalazioni ricevute, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs 24/2023 e dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 231/01.
La Società ha affidato ad un soggetto terzo l’incarico di gestione del canale di segnalazione, i suddetti dati personali saranno tratti da tale soggetto in qualità di Responsabile del trattamento designato dal Titolare ai sensi dell’art. 28 del GDPR. I dati relativi alle segnalazioni saranno trattati esclusivamente per il tramite di personale espressamente autorizzato e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 24/2023.
I dati personali non saranno soggetti a diffusione ma potranno essere trasmessi all’Autorità Giudiziaria. Nessuno dei dati raccolti sarà trasferito verso Paesi Terzi, intesi quali Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE). Qualora la segnalazione sia esterna e venga presentata, come previsto dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. 24/2023, all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), le informazioni relative al trattamento dei dati personali verranno fornite dall’Autorità stessa mediante gli appositi canali.
4. Criteri dei tempi di conservazione
Le segnalazioni interne e la relativa documentazione saranno conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 12 del presente d.lgs. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018. Decorso il periodo massimo di cinque anni le informazioni riferite alla segnalazione potranno essere conservate dalla Società al fine di garantire e preservare il proprio diritto di difesa e dare prova, ove richiesto, della corretta gestione delle segnalazioni ricevute. In tal caso i dati personali della Persona segnalante saranno anonimizzati.
5. Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato esclusivamente da personale espressamente autorizzato, con modalità tali da garantire la riservatezza dell’identità della Persona Segnalante e del contenuto delle segnalazioni interne e della relativa documentazione, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a proteggerli da accessi non autorizzati o illeciti, dalla distruzione, dalla perdita d’integrità e riservatezza, anche accidentali. Al fine di garantire la riservatezza della Persona Segnalante per tutta la durata della gestione della segnalazione interna, l’identità della stessa sarà conosciuta dai soggetti espressamente autorizzati alla gestione delle segnalazioni. Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell’art. 2043 del c.c. ovvero, ove applicabile, nell’ambito del procedimento penale e nei modi e limiti di quanto previsto dall’art. 329 c.p.p., l’identità della Persona Segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Pertanto, fatte salve le citate eccezioni, l’identità della Persona Segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso, e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.
6. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Il mancato conferimento potrebbe tuttavia pregiudicare l’istruttoria della segnalazione: le segnalazioni anonime, infatti, verranno prese in considerazione solo ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, in modo da far emergere fatti e situazioni connessi a contesti determinati.
7. Diritti degli interessati
I diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR possono essere esercitati, nei limiti di quanto previsto dall’art. 2-undecies, co. 3, del d.lgs. n. 196/2003, rivolgendosi al Titolare mediante i contatti sopra indicati. In particolare, i diritti sopra individuati non possono essere esercitati con richiesta al Titolare, ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del GDPR all’Autorità Garante, qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell’identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte. L‘esercizio dei suddetti diritti può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo dal Titolare, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della Persona Segnalante, della Persona coinvolta o delle persone a vario titolo coinvolti nelle segnalazioni. In tali casi, ai sensi dell’art. 2-undecies, co. 3, del decreto legislativo n. 196/2003 l’Interessato ha facoltà di esercitare i succitati diritti tramite l’Autorità Garante con le modalità di cui all’art. 160 del predetto decreto legislativo. Nei casi in cui si ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, è possibile proporre reclamo all’Autorità Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso (con esclusione delle limitazioni all’esercizio dei diritti sopra riportate e previste dall’art. 2-undecies, co. 3, del d.lgs. n. 196/2003), o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).
[1] ai fini della normativa “whistleblowing” sono considerate anche le seguenti casistiche: quando il rapporto lavorativo o di collaborazione non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; durante il periodo di prova; successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso).
[2] Il D.lgs. 24/23 oltre ai canali di segnalazione o divulgazione indicati dalla presente procedura prevede in ogni caso la possibilità per la Persona coinvolta di effettuare una denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.
[3] Si precisa che l’OdV è tenuto alla riservatezza dei dati ricevuti e che, per l’eventuale divulgazione a terzi soggetti degli stessi, dovrà essere raccolto un ulteriore specifico consenso dalla Persona segnalante.
[4] Sono escluse dall’applicazione del presente capitolo le segnalazioni di violazioni rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società, previsto dallo stesso Decreto, che possono essere effettuate solo tramite Segnalazione interna (art.3 comma 2, lett. b) del D.lgs. 24/23).
[5] Sono escluse dall’applicazione del presente capitolo le segnalazioni di violazioni rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società, previsto dallo stesso Decreto, che possono essere effettuate solo tramite Segnalazione interna (art.3 comma 2, lett. b) del D.lgs. 24/23).
[6] Nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 5 e 8 del D.lgs. 24/2023 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”
[7] Si cfr. Cass., 14 maggio 2014, n. 10662.
[8] Si cfr. Cass., 15 giugno 2015, n. 12337, Cass., S.U., 27 dicembre 2017, n. 30985, Cass. n. 19256 del 17 luglio 2019, Cass. n. 24605 del 4 novembre 2020,
[9] Si cfr. Cass., 9 giugno 2016, n. 11868.
[10] In tali circostanze i provvedimenti disciplinari sono applicati nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 7 “Sanzioni disciplinari” della legge 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori)
[11] Per ulteriori dettagli in merito si rimanda a quanto previsto dall’art. 16 “Condizioni per la protezione della persona segnalante”.
[12] Vedasi art. 20 del D. lgs. 24/2023
[13] L’articolo 1, comma 3 del D. lgs. 24/2023 prevede: “Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di:
a) informazioni classificate;
b) segreto professionale forense e medico;
c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.”
[14] La conservazione di dati anonimizzati non viola quanto prescritto dall’art. 12 D.lgs. 24/23 con riferimento ai tempi di conservazione dei dati personali e rispetta quanto previsto dall’art. 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679.